← Tutte le guide

Esterometro forfettari: come funziona dal 2022 (è abolito!)

Se sei in regime forfettario e ti capita di fatturare a clienti esteri, prima o poi senti parlare di esterometro. Brutta notizia per chi ha pagato consulenze fiscali datate: l'esterometro non esiste più dal 1° luglio 2022. Buona notizia per te: il flusso è molto più semplice e passa tutto dallo SDI con un singolo codice destinatario, XXXXXXX.

Questa guida è pensata per i forfettari nel 2026, con esempi numerici concreti per i casi che capitano davvero: cosa scrivere in fattura, quale codice natura usare, quando il bollo è dovuto e come evitare gli errori SDI tipici.

Esterometro: cos'era e perché non esiste più

L'esterometro era una comunicazione separata che ogni soggetto IVA italiano trasmetteva all'AdE per dichiarare le operazioni — attive e passive — con controparti estere (UE ed extra-UE). Si compilava sul portale Fatture e Corrispettivi con cadenza trimestrale, secondo il tracciato DARM/EWST. In pratica, oltre alla fattura cartacea o PEC, dovevi mandare un secondo file riepilogativo all'AdE.

L'obbligo era stato introdotto nel 2018 con il D.Lgs. 127/2015 (art. 1 c.3-bis) e abolito dal 1° luglio 2022 dal Provvedimento AdE del 23 dicembre 2021. Il motivo dell'abolizione è logico: dal momento che le fatture elettroniche estere passano già dallo SDI con il codice destinatario XXXXXXX, lo SDI stesso inoltra l'informazione all'AdE in tempo reale. Doppia trasmissione inutile.

"A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, i dati relativi alle operazioni transfrontaliere sono trasmessi telematicamente al Sistema di Interscambio." — Provv. AdE 23 dicembre 2021, attuativo art. 1 c.3-bis D.Lgs. 127/2015.

Diagramma timeline del cambio

Ecco la cronologia degli ultimi otto anni. Ai forfettari la novità è arrivata in due tempi: prima l'abolizione dell'esterometro, poi l'estensione completa della FE.

2018-2021: Esterometro trimestrale separato
            (modello DARM/EWST → portale F&C)
                         ↓
2022 (1° luglio): ESTEROMETRO ABOLITO
            Provv. AdE 23/12/2021
                         ↓
Dal 2022: Esterocomunicazione automatica via SDI
            (codice destinatario XXXXXXX)
                         ↓
2024 (1° gennaio): obbligo FE esteso a TUTTI i forfettari
            (anche sotto 25.000 €)
                         ↓
2026: scenario stabilizzato — SDI unico canale

Il combinato disposto dell'abolizione esterometro (luglio 2022) ed estensione FE ai forfettari (gennaio 2024) significa che oggi chi è in regime forfettario gestisce le operazioni estere esattamente come quelle interne: un solo file XML, un solo canale.

Cosa cambia per i forfettari oggi

Il cambiamento operativo è netto. Vale la pena affiancare i due flussi per capire cosa non devi più fare.

Vecchio sistema (fino al 30 giugno 2022) — Il forfettario emetteva una fattura cartacea o via PEC al cliente estero, con codice natura adeguato. A fine trimestre compilava sul portale F&C il file XML dell'esterometro. Doppia trasmissione, doppia scadenza da ricordare.

Nuovo sistema (dal 1° luglio 2022) — Il forfettario emette una FE nel formato XML standard FatturaPA, valorizza il CodiceDestinatario con XXXXXXX (sette X) e la trasmette allo SDI come una qualsiasi fattura italiana. Lo SDI accetta il documento e inoltra contestualmente all'AdE i dati per l'esterocomunicazione.

Esempio concreto. Marco, consulente forfettario di Milano, fattura 1.500 € per una consulenza informatica a una società tedesca con P.IVA UE valida. Emette FE con tipo documento TD01, codice destinatario XXXXXXX, codice natura N2.1 (servizi non soggetti per territorialità ex art. 7-ter), aliquota 0,00. Nessuna IVA, nessun esterometro, nessun adempimento successivo.

I 4 casi tipici per forfettari

Quasi tutte le fatture estere di un forfettario rientrano in una di queste quattro casistiche. Per ciascuna trovi codice natura, adempimenti aggiuntivi ed esempio realistico.

Caso A — Servizio a società UE B2B

Tipico di consulenti, sviluppatori, designer, copywriter che lavorano con aziende francesi, tedesche, spagnole, olandesi. La prestazione è non soggetta a IVA italiana per territorialità ex art. 7-ter DPR 633/72: l'IVA si applica nel Paese del committente con reverse charge a carico del cliente. In fattura: codice destinatario XXXXXXX, natura N2.1, P.IVA UE del cliente (verificata su VIES), aliquota 0,00. Esempio: consulenza UX 1.500 € a società tedesca → fattura 1.502 € (con bollo 2 €).

Caso B — Vendita beni a società UE B2B

Tipico degli artigiani forfettari che vendono prodotti a piccole aziende UE. È una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 D.L. 331/1993. In fattura: codice destinatario XXXXXXX, natura N3.2. Adempimento extra: modello INTRA-2 bis mensile o trimestrale a seconda del volume. Esempio: vendita bigiotteria artigianale 800 € a boutique francese → fattura 800 € + bollo 2 € se sopra soglia.

Caso C — Servizio a società extra-UE B2B

Servizi a clienti svizzeri, americani, britannici (post-Brexit), giapponesi. Operazione non soggetta per territorialità (art. 7-ter), fuori UE. In fattura: codice destinatario XXXXXXX, natura N2.1, identificativo fiscale estero nel campo IdFiscaleIVA. Nessun INTRA, nessuna verifica VIES (non si applica fuori UE). Esempio: corso online 500 € a società svizzera → fattura 502 € (con bollo).

Caso D — Vendita beni in esportazione extra-UE

Artigiani o piccoli e-commerce che spediscono prodotti fuori UE. Cessione all'esportazione non imponibile ex art. 8 c.1 lett. a) DPR 633/72. In fattura: codice destinatario XXXXXXX, natura N3.1, riferimento alla bolletta doganale (MRN/DAU) come prova dell'uscita merce. Esempio: spedizione stampe artistiche 300 € a cliente USA → fattura 302 € + bolletta doganale.

VIES e iscrizione obbligatoria

Il VIES (VAT Information Exchange System) è il registro UE che elenca le partite IVA abilitate alle operazioni intracomunitarie. Una P.IVA italiana non è automaticamente iscritta al VIES: serve una richiesta esplicita all'AdE.

Quando è obbligatorio. L'iscrizione VIES è richiesta in tutti i casi in cui un soggetto IVA italiano effettui — attive o passive — operazioni intracomunitarie con altri soggetti IVA UE: cessioni e acquisti di beni intra-UE, prestazioni di servizi B2B ex art. 7-ter. Vale anche per i forfettari, senza alcuna deroga: se fatturi anche un solo servizio a una società francese, devi essere iscritto al VIES.

Come ci si iscrive. La richiesta si presenta tramite il Modello AA9/12 (ditte individuali e professionisti) oppure AA7/10 (società), barrando la casella opzione VIES, oppure dal portale Fisconline / Entratel nell'area "Regimi Iva — Opzione VIES". Gratuita, decorrenza dalla data di richiesta, ma può richiedere fino a 30 giorni di lavorazione: non aspettare il giorno della prima fattura estera.

Cosa succede se non sei iscritto. La P.IVA non risulta valida al controllo VIES che ogni cliente UE B2B fa per applicare il reverse charge. L'operazione viene contestata, l'XML può essere scartato dallo SDI con codice 00305 e il cliente UE potrebbe rifiutare la fattura.

Bollo e operazioni estere per forfettari

Il bollo da 2 € si applica anche alle fatture estere dei forfettari. La regola è quella generale del DPR 642/1972: ogni fattura senza IVA di importo superiore a 77,47 € sconta il bollo virtuale da 2,00 €. Codice natura N2.1, N3.1, N3.2, N2.2: tutti potenzialmente soggetti a bollo.

Esempio sopra soglia. Fattura consulenza 1.500 € a società tedesca, N2.1 → imponibile 1.500 € → bollo 2,00 € → totale 1.502 € (con addebito al cliente).

Esempio sotto soglia. Microservizio 50 € a privato extra-UE, N2.1 → sotto 77,47 € → bollo non dovuto → totale 50 €.

Lo SDI conteggia automaticamente i bolli trimestre per trimestre, l'AdE mette a disposizione l'importo nell'area F&C, versamento via F24 con le stesse scadenze trimestrali delle fatture interne.

Adempimenti aggiuntivi per i forfettari

Oltre alla FE via SDI, alcune operazioni estere richiedono comunicazioni accessorie. Il forfettario è esonerato da quasi tutto il resto.

  • Modello INTRA-2 bis: dovuto solo per cessioni e acquisti di beni intra-UE. Mensile se le operazioni superano 50.000 € nel trimestre, altrimenti trimestrale. Per i soli servizi UE è obbligatorio solo a fini statistici per soglie elevate.
  • LIPE (Liquidazioni periodiche IVA): NON dovuta dai forfettari in nessun caso, comprese operazioni estere.
  • Dichiarazione IVA annuale: NON dovuta dai forfettari. Resta solo la dichiarazione redditi (quadro LM, modello Redditi PF).
  • Esterometro: abolito.

In sintesi: per un forfettario una fattura estera è quasi sempre solo una FE via SDI con codice XXXXXXX e natura giusta. Stop.

Errori SDI tipici per fatture estere forfettari

Per il quadro completo c'è la guida dedicata allo scarto SDI; qui i quattro che colpiscono più spesso le fatture verso l'estero.

  • 00305 — P.IVA cliente UE non valida: cliente UE senza VIES o digitazione errata. Verifica su ec.europa.eu/taxation_customs/vies prima di emettere.
  • 00404 — Codice destinatario errato: capita se lasci il campo vuoto o usi 0000000. Per estero (UE o extra-UE) deve essere XXXXXXX.
  • 00306 — CF cliente non in formato italiano: per controparti estere usa IdFiscaleIVA con IdPaese diverso da IT, non il CF italiano.
  • 00427 — Data documento futura: data fattura successiva alla trasmissione. Vale anche per le estere.

Per le fatture passive estere (ricevute da fornitori UE o extra-UE) il forfettario deve comunque emettere autofattura reverse charge tipo TD17/TD18/TD19, pur non detraendo IVA.

Software e automazione

Su Fatturah.it la gestione delle fatture estere è automatizzata: selezioni un cliente con sede fuori Italia e il sistema imposta da solo CodiceDestinatario = XXXXXXX, sceglie il codice natura corretto in base alla tipologia (servizio o cessione, UE o extra-UE) e applica il bollo virtuale se l'imponibile supera la soglia. Per i forfettari non iscritti al VIES segnaliamo l'avviso prima dell'invio, evitando lo scarto 00305. Il file XML è conforme FatturaPA 1.2.x e l'esterocomunicazione passa via SDI. Provalo gratis →

Domande frequenti

Devo ancora compilare l'esterometro nel 2026?

No. L'esterometro è stato abolito dal 1° luglio 2022 con il Provv. AdE del 23 dicembre 2021. Da quella data l'esterocomunicazione avviene automaticamente via SDI valorizzando il codice destinatario con XXXXXXX. Nessun modulo separato.

Cosa cambia per le fatture passive ricevute dall'estero?

Anche le operazioni passive sono fuori dall'esterometro. Il forfettario che riceve fattura da fornitore UE o extra-UE deve emettere autofattura elettronica con tipo documento TD17 (servizi), TD18 (beni intra-UE) o TD19, trasmettendola allo SDI a se stesso.

L'iscrizione VIES è obbligatoria anche per servizi sotto soglia?

Sì. Il VIES non ha soglie di fatturato: una sola operazione intracomunitaria attiva o passiva fa scattare l'obbligo. Riferimento: art. 35 DPR 633/72. Iscrizione gratuita via Modello AA9/12 o portale Fatture e Corrispettivi.

Bollo 2 € anche su fatture estere?

Sì, vale la regola del DPR 642/1972: ogni fattura senza IVA superiore a 77,47 € sconta bollo virtuale 2,00 €. Si applica a tutti i codici natura senza IVA (N2.1, N2.2, N3.1, N3.2, N4) e quindi anche alle fatture forfettarie verso clienti esteri.

Cosa succede se sbaglio codice natura su fattura estero?

Se il codice natura è formalmente compatibile col tracciato XML lo SDI accetta, ma l'errore resta sostanziale. In caso di controllo l'AdE può contestare la qualificazione fiscale e applicare sanzioni. Rimedio: nota di credito storno (TD04) e nuova fattura corretta.

Con Fatturah.it tutto questo è automatico. Crea la tua prima fattura elettronica gratis, in meno di 5 minuti.

Prova Fatturah — è gratis

Prova Fatturah.it — è gratis.

Fatturazione elettronica semplice, senza limiti e senza carta di credito.

Inizia Ora