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Fattura elettronica all'estero: UE, extra-UE, OSS, esterometro

Hai un cliente a Berlino, Parigi, New York o Zurigo e devi emettergli fattura: cambia praticamente tutto rispetto a una fattura italiana. Cambia codice destinatario (XXXXXXX) e codice natura IVA, e la logica dipende da territorialità (artt. 7-bis, 7-ter, 7-quater DPR 633/72), tipologia (bene o servizio), qualifica del cliente (B2B o B2C) e Paese (UE o extra-UE). Vediamo i quattro macro-casi con esempi concreti, i codici natura corretti, l'esterometro (sostituito da SDI dal 2022) e cosa cambia per il regime forfettario.

Fatturare all'estero: cosa cambia

Una fattura estera non è una fattura italiana con dati anagrafici diversi. La territorialità IVA (artt. 7 e seguenti DPR 633/1972) stabilisce in quale Stato l'operazione è rilevante: non sempre coincide con il Paese del cliente, e quasi mai produce IVA italiana addebitata in fattura.

I due elementi operativi che cambiano sono il codice destinatario (sempre XXXXXXX, sette X maiuscole, che segnala allo SDI un destinatario non residente) e il codice natura IVA. Dal 1° luglio 2022 l'esterometro è abolito: l'invio della fattura allo SDI con codice XXXXXXX sostituisce la trasmissione separata. Per le operazioni passive si emette autofattura/integrazione XML (TD17, TD18, TD19) entro il 15 del mese successivo.

I 4 macro-casi: tabella riassuntiva

Quattro combinazioni esauriscono quasi tutte le operazioni con l'estero. Per ciascuna cambiano codice natura, base normativa e adempimenti.

CasoCodice destinatarioNatura IVATipo docNormaEsterometro
A) UE B2B (servizi)XXXXXXXN2.1TD01/TD24art. 7-terSostituito da SDI
A) UE B2B (beni)XXXXXXXN3.2TD01art. 41 DL 331/93SDI + INTRASTAT
B) UE B2CXXXXXXX o italianovarie (OSS) o IVA ITTD01artt. 7-ter, 7-octiesOSS / SDI
C) Extra-UE B2B (servizi)XXXXXXXN2.1TD01/TD24art. 7-terSostituito da SDI
C) Extra-UE B2B (beni)XXXXXXXN3.1TD01art. 8 DPR 633/72SDI + bolla doganale
D) Extra-UE B2CXXXXXXXN3.1 (beni) / N2.1 (servizi)TD01artt. 7-ter, 8Sostituito da SDI

Per i servizi (art. 7-ter) il luogo di tassazione = committente B2B: se estero, fuori campo IVA in Italia (N2.1). Per i beni ceduti in UE = cessione intracomunitaria non imponibile (N3.2); per beni esportati extra-UE = esportazione non imponibile (N3.1).

A) UE B2B: servizi e beni a partita IVA UE

Caso A — UE B2B
Cliente con partita IVA in altro Stato membro UE. Codice destinatario XXXXXXX. Servizi: N2.1 ex art. 7-ter. Beni: N3.2 ex art. 41 DL 331/93 (cessione intracomunitaria non imponibile). Verifica P.IVA su VIES obbligatoria. INTRASTAT per le cessioni di beni.

Servizi a società UE — art. 7-ter

L'art. 7-ter DPR 633/72 fissa la regola B2B per i servizi "generici": il luogo di tassazione è quello del committente. Una consulenza, sviluppo software, design o marketing emessi a società tedesca, francese o spagnola con P.IVA UE valida sono fuori campo IVA in Italia: fattura senza IVA con codice natura N2.1.

Esempio — consulenza a società tedesca: 3.000 € di onorario per analisi di mercato a Müller GmbH (DE123456789). Imponibile 3.000 €, IVA 0, natura N2.1, codice destinatario XXXXXXX, totale 3.000 €. La società tedesca applicherà reverse charge interno. Causale: "Operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/72 — reverse charge a carico del committente".

Beni a società UE — art. 41 DL 331/1993

La cessione di beni a società con P.IVA UE è cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41 DL 331/1993): codice natura N3.2. Servono tre condizioni: P.IVA valida su VIES, trasporto effettivo verso altro Stato membro, prova documentale (CMR, lettera di vettura).

Esempio — beni a società francese: vendita 1.000 € di prodotti a SARL Lefèvre (FR12345678901). Imponibile 1.000 €, natura N3.2, codice destinatario XXXXXXX, totale 1.000 €. Adempimento: modello INTRASTAT mensile o trimestrale per le cessioni di beni intra-UE.

Verifica VIES

Prima di emettere senza IVA verifica la P.IVA del cliente sul portale VIES. Se non iscritta, non puoi applicare la non imponibilità. L'esterometro è abrogato dal 2022: l'XML allo SDI con XXXXXXX assolve l'obbligo (Provv. AdE 23/12/2021).

B) UE B2C: consumatore privato in altro Stato membro

Caso B — UE B2C
Privato consumatore residente in altro Stato UE. Servizi digitali: IVA del Paese del consumatore via regime OSS. Beni a distanza: OSS oltre 10.000 € annui di vendite UE. Servizi non digitali: di solito IVA italiana (luogo prestatore).

Servizi digitali — OSS (ex MOSS)

Telecomunicazioni, broadcasting, servizi elettronici (TBE) a privati UE: l'IVA è dovuta nello Stato di residenza del consumatore (art. 7-octies DPR 633/72). Per evitare di registrarsi in 27 Stati, l'UE ha istituito il regime OSS (One Stop Shop, ex MOSS): ti registri tramite il portale AdE, applichi l'aliquota del Paese del cliente, versi in Italia con dichiarazione trimestrale.

Esempio — SaaS a privato tedesco: abbonamento 120 € a cliente di Monaco, aliquota Germania 19%. Imponibile 120 € + IVA tedesca 22,80 € = totale 142,80 €. L'IVA si versa in Italia tramite OSS.

Beni a distanza — soglia 10.000 €

Per le vendite a distanza di beni a privati UE c'è una soglia unica europea di 10.000 € annui (dal 1° luglio 2021): sotto soglia applichi IVA italiana, sopra applichi IVA del Paese del consumatore via OSS o ti registri nel Paese di destinazione.

Servizi non digitali B2C

I servizi generici (consulenza, design, traduzione) a privato UE seguono l'art. 7-ter c.1 lett. b: luogo di tassazione = prestatore (Italia). Quindi IVA italiana 22%, codice destinatario XXXXXXX. Eccezioni: immobili (art. 7-quater), trasporto passeggeri, ristorazione.

C) Extra-UE B2B: società USA, UK, Svizzera, ecc.

Caso C — Extra-UE B2B
Cliente fuori UE con qualifica imprenditoriale. Servizi: N2.1 ex art. 7-ter (fuori campo, luogo committente). Beni: esportazione non imponibile N3.1 ex art. 8 DPR 633/72, accompagnata da bolla doganale. Codice destinatario XXXXXXX.

Servizi a società extra-UE

Stessa logica del caso UE B2B: luogo di tassazione = committente, fuori UE = no IVA italiana. Codice natura N2.1. Vale per consulenze a società USA, UK (post Brexit), svizzere, canadesi, australiane e qualsiasi Paese terzo.

Esempio — consulenza a società USA: 5.000 USD (4.600 €) per audit IT a Acme Inc. (Delaware). Imponibile 4.600 €, natura N2.1, codice destinatario XXXXXXX. Causale: "Operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/72".

Beni in esportazione — art. 8 DPR 633/72

La vendita di beni fuori UE è esportazione non imponibile ex art. 8 c.1 lett. a o b: codice natura N3.1, accompagnata da dichiarazione doganale (DAU/MRN). La prova di uscita è data dal "visto uscire" o dalla notifica AES.

Esempio — macchinari a società USA: 5.000 € di macchinari, resa EXW Italia. Imponibile 5.000 €, natura N3.1, codice destinatario XXXXXXX. Documenti: DAU, packing list, fattura doganale (CN23 per spedizioni postali, fattura commerciale per courier). Prova di uscita conservata 10 anni.

D) Extra-UE B2C: privato in Paese terzo

Caso D — Extra-UE B2C
Privato consumatore residente fuori UE. Trattamento generale: come B2B esportazione (N3.1 per beni, N2.1 per servizi). Casi particolari: marketplace (Amazon, eBay) con regimi specifici; servizi digitali a privati extra-UE seguono regole bilaterali.

Per la vendita di beni a privato extra-UE si applica l'esportazione non imponibile ex art. 8 (codice N3.1) con bolla doganale. Per i servizi vale l'art. 7-ter c.1 lett. b (IVA italiana, luogo prestatore), salvo eccezioni degli artt. 7-quater/quinquies/sexies/septies.

Caso marketplace: dal 2021 Amazon, eBay e simili sono "fornitore presunto": l'IVA è gestita dalla piattaforma, tu fatturi al marketplace (B2B) non al consumatore.

Esterocomunicazione (Esterometro): la novità del 2022

Fino al 30 giugno 2022 esisteva l'esterometro: comunicazione trimestrale separata di tutte le operazioni con controparti estere. Dal 1° luglio 2022 è abolito: il flusso si è unificato sullo SDI (Provv. AdE 23/12/2021, art. 1 c.3-bis D.Lgs. 127/2015 modificato dal DL 73/2022).

Come funziona oggi

Per le operazioni attive (fatture a clienti esteri) basta inviare l'XML allo SDI con codice destinatario XXXXXXX contestualmente all'emissione: il codice XXXXXXX è il nuovo esterometro.

Per le operazioni passive (fatture da fornitori esteri) emetti autofattura/integrazione XML entro il 15° giorno del mese successivo:

  • TD17 — integrazione/autofattura per servizi esteri (UE o extra-UE);
  • TD18 — integrazione per beni intracomunitari (acquisti da UE);
  • TD19 — integrazione per beni ex art. 17 c.2 DPR 633/72 (acquisti con cedente estero non stabilito).
Riferimenti normativi: art. 1 c.3-bis D.Lgs. 127/2015; Provv. AdE prot. n. 293384 del 28/10/2021; Provv. AdE 23/12/2021. Dal 1° luglio 2022 la trasmissione separata dell'esterometro è soppressa.

Sanzione per omessa/tardiva comunicazione: 2 € per fattura (max 400 €/mese), ridotta alla metà se regolarizzi entro 15 giorni. Per le fatture scartate dallo SDI hai 5 giorni per ritrasmetterle senza sanzione.

Forfettari e fatture estere

Anche chi è in regime forfettario gestisce le fatture estere via SDI con codice XXXXXXX. Le regole cambiano in base alla soglia annua di acquisti intra-UE:

  • Sotto 10.000 € di acquisti intra-UE annui: niente obbligo VIES per acquisti di beni; per i servizi ricevuti da soggetti UE va sempre emessa autofattura TD17 con IVA italiana 22% (reverse charge), versata a Erario.
  • Sopra 10.000 €: obbligo di iscrizione al VIES e INTRASTAT per gli acquisti intracomunitari di beni.
  • Vendite di servizi a UE B2B: si applica N2.1 (art. 7-ter), non N2.2 (riservato al forfettario su clienti italiani).

Il bollo virtuale da 2 € resta dovuto anche sulle fatture estere oltre 77,47 € (fatture senza IVA). Esempio: forfettario fattura 1.500 € a società tedesca → imponibile 1.500 €, natura N2.1, bollo 2 €, totale 1.502 €.

Software e gestione su Fatturah.it

Fatturah.it gestisce le fatture estere automaticamente

Quando crei una fattura per cliente estero, il software imposta da solo il codice destinatario XXXXXXX e suggerisce la natura IVA in base al Paese e al tipo di operazione (UE B2B servizi → N2.1; UE B2B beni → N3.2; extra-UE beni → N3.1), generando l'XML conforme. Per i forfettari sopra soglia VIES la registrazione è integrata. L'autofattura passiva (TD17/TD18/TD19) si genera con un click dalla fattura ricevuta.

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Prima di trasmettere puoi controllare l'XML con il validatore XML. Per gli storni vale la nota di credito elettronica (TD04), mantenendo natura e codice destinatario coerenti con la fattura originaria.

Domande frequenti

Devo addebitare IVA italiana a un cliente UE con partita IVA?

No. Per i servizi B2B vale l'art. 7-ter (luogo committente): operazione fuori campo, codice natura N2.1. Per i beni la cessione intracomunitaria è non imponibile ex art. 41 DL 331/93, natura N3.2. Condizione: P.IVA del cliente valida su VIES.

Cosa significa codice destinatario XXXXXXX?

Sono sette X maiuscole, valore convenzionale che indica allo SDI un destinatario non residente. Si usa per qualsiasi cliente estero (UE o extra-UE), B2B o B2C. Dal 1° luglio 2022 sostituisce l'esterometro come canale di comunicazione.

L'esterometro esiste ancora nel 2026?

No, è abolito dal 1° luglio 2022 (Provv. AdE 23/12/2021). L'invio del file XML allo SDI con codice destinatario XXXXXXX assolve l'obbligo comunicativo. Per le fatture passive estere emetti autofattura TD17 (servizi), TD18 (beni intra-UE) o TD19 (beni con cedente estero non stabilito) entro il 15 del mese successivo.

Sono forfettario, posso fatturare all'estero?

Sì. Sotto i 10.000 € di acquisti intra-UE annui non serve iscrizione al VIES per gli acquisti di beni; sopra soglia va richiesta. Per le vendite a UE B2B usa codice natura N2.1 (non N2.2, riservato al regime forfettario verso clienti italiani). Bollo virtuale 2 € dovuto oltre 77,47 €.

Devo presentare INTRASTAT per ogni fattura UE?

Solo per le cessioni e gli acquisti di beni intracomunitari, non per i servizi. La periodicità è mensile o trimestrale a seconda dei volumi. La trasmissione SDI con codice XXXXXXX resta sempre obbligatoria per qualsiasi operazione estera.

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