Hai emesso fattura al Comune ma l'incasso arriva fra sei mesi: devi versare l'IVA subito o puoi aspettare? La risposta sta nei regimi di esigibilità IVA — immediata, differita e per cassa — tre meccanismi diversi che decidono quando l'imposta entra in liquidazione. In questa guida vediamo le differenze normative (art. 6 c.5 DPR 633/72 e art. 32-bis DL 83/2012), il tag XML <EsigibilitaIVA>, esempi numerici concreti e quando un regime conviene davvero.
I 3 regimi di esigibilità IVA
L'esigibilità IVA è il momento in cui l'imposta diventa dovuta all'Erario e va inserita nella liquidazione periodica (mensile o trimestrale). Non va confusa con l'effettuazione dell'operazione, che resta sempre la data della fattura. La normativa italiana prevede tre regimi.
- Immediata (default): l'IVA è dovuta al momento dell'emissione della fattura, indipendentemente dall'avvenuto incasso. È il regime ordinario per la grande maggioranza delle operazioni B2B e B2C.
- Differita: l'IVA è dovuta al momento dell'incasso, ma la fattura va emessa subito. Si applica per legge a categorie specifiche di operazioni elencate dall'art. 6 c.5 DPR 633/72.
- Per cassa: regime opzionale introdotto dall'art. 32-bis DL 83/2012, riservato ai soggetti con volume d'affari inferiore a 2 milioni di euro. L'IVA segue il flusso di cassa sia in vendita sia in acquisto, con un limite massimo di un anno.
Nel file XML della fattura elettronica il regime si indica nel tag <EsigibilitaIVA> all'interno del blocco <DatiRiepilogo>, con tre valori ammessi:
I— Immediata (default; se omesso si intende I);D— Differita (sia art. 6 c.5 sia opzione per cassa art. 32-bis);S— Scissione dei pagamenti (split payment art. 17-ter, solo verso PA e soggetti elencati).
IVA Differita: art. 6 c.5 DPR 633/72
Si applica automaticamente per legge a operazioni verso enti pubblici, farmacie SSN e utilities. La fattura va emessa subito, ma l'IVA va in liquidazione solo al pagamento. Termine massimo: 1 anno dall'emissione.
L'IVA differita è disciplinata dall'art. 6 comma 5 DPR 633/1972 e si applica obbligatoriamente, senza necessità di alcuna opzione, alle operazioni effettuate verso una platea ben definita di soggetti.
Quando si applica
- cessioni a Stato, enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni), camere di commercio;
- cessioni a Università, ASL, enti ospedalieri, enti previdenziali e assistenziali;
- cessioni ai centri di assistenza fiscale (CAF);
- cessioni di medicinali ai farmacisti convenzionati SSN;
- cessioni delle imprese di pubblica utilità (acqua, gas, elettricità, telefono) verso utenti privati.
Attenzione: le cessioni alla PA con split payment seguono il regime S, non D. La differita pura riguarda oggi soprattutto utenze e farmacie.
Effetto pratico e termine massimo
Emetti la fattura PA o utenza con l'aliquota corretta (vedi aliquote IVA) e indichi <EsigibilitaIVA>D</EsigibilitaIVA>: l'IVA non entra nella liquidazione del periodo di emissione, ma solo nel periodo di incasso. Clausola di salvaguardia: l'IVA va comunque versata entro un anno dall'effettuazione dell'operazione, anche se non pagata.
Art. 6 c.5 DPR 633/1972: "Per le cessioni dei prodotti farmaceutici… e per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soggetti di cui al primo periodo, l'imposta diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi, salvo che il contribuente non opti… per l'applicazione dell'imposta secondo le regole ordinarie."
Esempio
Fornitura al Comune di Verona per 1.000 € imponibile + 220 € IVA 22%, fattura emessa il 5/3/2026, incasso ricevuto il 15/8/2026. L'IVA di 220 € entra in liquidazione di agosto 2026 (LIPE Q3 2026), non in quella di marzo: il fornitore non anticipa imposta su un credito non ancora incassato.
IVA per Cassa: art. 32-bis DL 83/2012
Opzionale, riservato a chi ha volume d'affari sotto 2 milioni € all'anno. IVA dovuta al momento dell'incasso, IVA detraibile al momento del pagamento (anche per gli acquisti). Limite massimo: 1 anno dall'operazione.
Cos'è e a chi serve
L'IVA per cassa (cash accounting) è un regime opzionale introdotto dall'art. 32-bis DL 83/2012 e attuato dal DM 11/10/2012. Permette di posticipare l'esigibilità dell'IVA fino al momento dell'effettivo incasso, ed è pensato per imprese e professionisti di piccola/media dimensione che subiscono la lentezza dei pagamenti.
Vantaggio e simmetria sugli acquisti
A differenza della differita ex art. 6 c.5, il regime si applica a tutte le operazioni attive del soggetto che ha optato. In compenso, sposta a momento del pagamento anche l'IVA detraibile sugli acquisti: se non hai pagato il fornitore, non puoi detrarre la sua IVA. Anche qui l'IVA diventa comunque esigibile decorso un anno dall'operazione, salvo procedura concorsuale del debitore.
Adesione e revoca
L'opzione si esercita all'apertura P.IVA (modello AA9/AA7) o in dichiarazione IVA (quadro VO), vincola per almeno tre anni e poi si rinnova tacitamente fino a revoca.
Indicazione in fattura
Tag XML <EsigibilitaIVA>D</EsigibilitaIVA> e dicitura obbligatoria in corpo fattura (campo <Causale> o riga descrittiva): "Operazione con IVA per cassa ex art. 32-bis DL 83/2012". Senza la dicitura il cliente non sa che la sua IVA detraibile slitta al pagamento.
Esempio
Imprenditore individuale in regime IVA per cassa fattura 5.000 € + 1.100 € IVA il 10/4/2026, incasso il 20/9/2026. L'IVA va in LIPE Q3 2026 (settembre, momento incasso). Se il cliente non avesse pagato entro il 10/4/2027, l'IVA sarebbe diventata esigibile per decorrenza al 1/5/2027.
Eccezioni: quando NON si applica
- split payment (verso PA): segue regime
S; - reverse charge (TD16/TD17/TD19): l'imposta è assolta dal cessionario;
- fatture verso clienti in regime forfettario;
- cessioni intracomunitarie ed esportazioni (non imponibili).
IVA Differita VS IVA per Cassa: differenze
Due regimi che condividono il tag XML D ma seguono logiche diverse.
| Caratteristica | IVA Differita (art. 6 c.5) | IVA per Cassa (art. 32-bis) |
|---|---|---|
| Soggetti | Operazioni specifiche (PA, utenze, farmacie SSN) | Tutti i contribuenti sotto 2 mln € volume d'affari |
| Adesione | Automatica per legge | Opzionale, da scegliere in dichiarazione |
| Volume d'affari | Nessun limite | Massimo 2.000.000 € |
| Termine massimo | 1 anno dall'emissione fattura | 1 anno dall'effettuazione operazione |
| IVA su acquisti | Detraibile in modo standard | Detraibile al momento del pagamento |
| Tag XML | D | D + dicitura |
| Conviene a… | Solo i casi specifici previsti | P.IVA con grandi crediti vs clienti |
Differenza chiave: l'art. 32-bis posticipa anche la detrazione sugli acquisti (simmetria), l'art. 6 c.5 no.
Esempi numerici concreti
Tre scenari operativi con il calcolo della liquidazione.
Caso A — Fornitura al Comune con IVA differita
| Voce | Valore |
|---|---|
| Fattura emessa | 5/3/2026 |
| Imponibile | 1.000,00 € |
| IVA 22% | 220,00 € |
| Tag XML | <EsigibilitaIVA>D</EsigibilitaIVA> |
| Incasso | 15/8/2026 |
| IVA in liquidazione | Q3 2026 (versamento 16/11/2026) |
Caso B — Imprenditore con IVA per cassa, incassi parziali
| Voce | Valore |
|---|---|
| Fattura emessa | 10/4/2026 |
| Imponibile | 5.000,00 € |
| IVA 22% | 1.100,00 € |
| Incasso 50% (2.500 + 550 IVA) | 30/4/2026 → IVA 550 € in Q2 2026 |
| Incasso 50% (2.500 + 550 IVA) | 20/9/2026 → IVA 550 € in Q3 2026 |
| Totale IVA versata | 1.100 € spalmati su due trimestri |
Caso C — Inadempimento cliente con IVA per cassa
| Voce | Valore |
|---|---|
| Fattura emessa | 1/2/2026 |
| Imponibile | 10.000,00 € |
| IVA 22% | 2.200,00 € |
| Pagamento ricevuto | Mai |
| Esigibilità per decorrenza | 1/2/2027 (1 anno) |
| IVA in liquidazione | Q1 2027 anche se non incassata |
Nel caso C il fornitore può eventualmente recuperare l'IVA con una nota di credito TD04 per insolvenza, ma solo dall'apertura della procedura concorsuale o dall'esito infruttuoso dell'esecuzione individuale.
Pro e contro IVA per cassa
Pro
- Cashflow protetto: nessun esborso anticipato di IVA su crediti non ancora incassati;
- Vantaggio per chi lavora con PA, GDO o grandi clienti a 90-120 giorni;
- Tensione finanziaria ridotta in periodi di stagionalità o liquidità bassa.
Contro
- Costi amministrativi: gestione separata di IVA esigibile vs non esigibile;
- IVA detraibile slittata: niente detrazione finché non paghi il fornitore;
- Vincolo triennale: l'opzione non si revoca prima di 3 anni.
Quando conviene davvero
Condizioni ottimali: DSO > 90 giorni, oltre il 50% delle vendite a pagamento differito, prevalenza di acquisti pagati a vista. Per chi paga e incassa nello stesso trimestre il vantaggio si annulla.
Forfettari e regimi IVA
I contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) non applicano IVA in fattura (codice natura N2.2): nessun regime di esigibilità è rilevante sulle loro operazioni attive. Zona grigia: in caso di reverse charge interno (TD16) passivo, il forfettario emette autofattura ma non può applicare l'IVA per cassa — l'imposta va versata secondo regole ordinarie. Stessa regola per intracomunitarie integrate (TD17/TD18).
Software e gestione
<EsigibilitaIVA> con il valore corretto, segnala gli incassi sullo scadenzario e calcola la liquidazione di periodo separando IVA esigibile e non. Niente più doppio binario contabile fatto a mano. Provalo gratis →